STATUTO DELL'ORDINE
art.1 Viene costituita
tra le persone comparenti, legate all'osservanza del
presente Statuto, una Associazione volontaria denominata:
Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, organizzazione
non lucrativa di utilità sociale. Essa e' retta dal
presente Statuto e, per tutto quanto in esso non previsto,
dalle vigenti leggi dello Stato Italiano.
art.2 L'area cui fa
riferimento l'attività dell'Associazione, comprende
territori dei comuni di: Alba, Baldissero, Bra, Canale,
Castagnito, Castellinaldo, Ceresole, Cisterna d'Asti,
Corneliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà,
Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello, Piobesi,
Pocapaglia, Priocca, Sanfre', Santa Vittoria, Santo
Stefano Roero, Sommariva Bosco, Sommariva Perno e
Vezza d’Alba.
art.3 L' Associazione
è di volontariato, non ha fini di lucro, è apartitica
e aconfessionale. Ha per obiettivi:
A) Raccogliere attraverso le quote associative dei
soci e contributi da Enti istituzionali, fondi da
utilizzare in opere di beneficenza e finalità solidaristiche,
ecc.;
B) Promuovere e suscitare, attraverso iniziative opportune,
un adeguato movimento di opinione e di fattivo intervento
volto alla tutela delle tradizioni, dei monumenti
e dei siti storici, delle componenti ambientali e
naturali del Roero, operando per lo sviluppo dell'economia
e del territorio;
C) Svolgere opera di promozione e di propaganda, in
Italia ed all'Estero, a favore della realtà Roero;
D) Sviluppare l'immagine e il ruolo operativo dell'Associazione,
attivando contatti con analoghe iniziative italiane
e straniere;
E) Esprimere, attraverso adeguate iniziative stampa
e realizzazioni editoriali, un costante impegno culturale;
F) Operare per la creazione e il sostegno di istituzioni,
borse di studio, fondazioni permanenti o a termine,
e altre iniziative che costituiscano patrimonio durevole
dell'Ordine e supporto alla attività divulgativa,
culturale e informativa;
G) E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà
tuttavia svolgere attività direttamente connesse a
quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse nei limiti consentiti dal
D.Lgs 4/12/97 nr. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
art.4 La sede sociale
e quella di segreteria sono stabilite presso l'Enoteca
Regionale del Roero, a Canale; quella di rappresentanza
è stabilita presso il Castello di Magliano Alfieri.
Esse potranno essere trasferite altrove per decisione
del Consiglio, con ratifica da parte della successiva
Assemblea dei Soci.
art.5 L'Ordine è costituito
dai Cavalieri Effettivi ai quali è riservato il diritto
di voto e l'accesso alle cariche sociali. Possono
essere proposti a Cavalieri Effettivi le persone che
fruiscono dei diritti civili, che accettano e condividono
le finalità sociali. Possono essere nominati ad "Amici
dell'Ordine" o “Ad Honorem”, le persone fisiche o
giuridiche, italiane o straniere, che abbiano acquisito
particolari benemerenze nell'ambito delle finalità
dell'Ordine. I Cavalieri effettivi vengono ammessi
a far parte dell'Associazione senza limite di tempo.
Devono versare quote associative annue e ogni altro
contributo richiesto dal Consiglio. Gli associati
sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento
interno, se esistente, e delle deliberazioni adottate
dagli organi sociali. Le quote o i contributi associativi
sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. I Cavalieri
decadono, su decisione insindacabile del Consiglio,
per:
a) motivi etici e morali che non consentano la continuazione
di appartenenza all'Ordine (previa sospensione cautelare
di un anno);
b) morosità nel pagamento della quota sociale, dopo
il secondo sollecito scritto. L'associato che per
qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione
perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
art.6 Sono Organi
dell'Ordine:
l'Assemblea dei Cavalieri, il Consiglio e il Gran
Maestro.
art.7 Spetta all'Assemblea
eleggere i componenti del Consiglio. Il Gran Maestro
viene eletto dal Consiglio . L'Assemblea ordinaria
viene convocata almeno una volta all'anno; essa approva
i bilanci, delinea i programmi e l'azione dell'Ordine.
L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta
lo richieda l'interesse dell'Ordine o su richiesta
scritta, diretta o delegata, di almeno 1/3 dei Cavalieri
Effettivi. Spetta all'Assemblea straordinaria, valida
in prima convocazione qualunque sia il numero dei
presenti, deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei presenti,
eventuali modifiche dello Statuto.
art.8 Il Consiglio
e' composto da 17 Cavalieri Effettivi eletti a maggioranza
semplice dall'Assemblea, e rimane in carica per la
durata di 3 anni. In caso di dimissioni, decadenza,
perdita della capacità, la sostituzione viene attuata
facendo subentrare il primo dei non eletti. Il Consiglio,
normalmente, si riunisce almeno una volta al mese,
e ogni qualvolta il Gran Maestro lo ritenga necessario,
e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il
Consiglio potrà cooptare Cavalieri effettivi con compito
di aiuto e sostegno per la realizzazione delle varie
iniziative dell’Ordine. Essi potranno partecipare
alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto.
È compito del Consiglio attribuire le cariche di Vicario/Cancelliere,
di Segretario e di Tesoriere. Restano in carica tre
anni e sono rieleggibili. La Segreteria è normalmente
affidata ad un Cavaliere effettivo o cooptato; potrà
comunque anche essere affidata a persona esterna all’Ordine.
art.9 Sono compiti
del Consiglio:
A) Eleggere esperti facenti parte della “Commissione
Valorizzazione” del territorio. Tali esperti possono
essere scelti tra i Cavalieri Effettivi, durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. Il compito principale
della Commissione, è quello di valorizzare attraverso
opportune iniziative le componenti ambientali e naturali
del Roero. Su invito del Consiglio, la Commissione
sarà tenuta a fornire giudizi tecnico-qualitativi
ad essa sottoposti. Spetta unicamente al Consiglio,
qualora esso ne ravvisi l'opportunità, di rendere
noti i giudizi emessi dalla Commissione.
B) Nominare, all'interno del Consiglio, le Commissioni
ritenute necessarie per l'espletamento dei fini sociali.
Nell'ambito delle Commissioni verrà nominato un responsabile
che renderà conto dell'operato al Consiglio, per le
opportune ratifiche.
C) Sorvegliare e diffondere gli interessi dell'Ordine.
D) Trattare, transigere in nome e rappresentanza dell'Ordine,
in sede giudiziale attraverso il Gran Maestro o altro
membro designato dal Consiglio.
E) Stilare l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria .
F) Esaminare le candidature degli aspiranti Cavalieri.
Cio' avverrà una volta l'anno. Al Consiglio spetterà
di pronunciarsi per l'accettazione o il rifiuto senza
che occorra precisarne la motivazione. I postulanti
Cavalieri dovranno presentare al Consiglio domanda
di iscrizione all'Ordine recante la firma di almeno
2 Cavalieri Effettivi. Valutare e deliberare in merito
alle proposte di nomina degli "Amici dell'Ordine"
ed “Ad Honorem”.
G) Pronunciarsi sui casi di indegnità di appartenenza
all'Ordine e comunicare la espulsione e la relativa
motivazione all'interessato.
H) Fissare annualmente l'ammontare delle quote sociali
mirando a distinguere due livelli di sottoscrizione:
minima e maggiore (quest'ultima intesa quale quota
di chi si trova nella condizione di trarre direttamente
vantaggi dall'attività associativa).
I) Predisporre il Bilancio di ogni anno, da sottoporre
all'Assemblea Ordinaria Annuale.
L) Destinare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse. E' in ogni caso
fatto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve
o capitali durante la vita dell'Associazione salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
M) Rimborsare eventuali spese sostenute dai Cavalieri
con incarichi speciali, autorizzate dal Gran Maestro,
con successiva ratifica da parte del Consiglio, nei
vari rendiconti.
art.10 Il Gran Maestro
ha la rappresentanza dell'Ordine nei confronti dei
terzi; presiede il Consiglio ed ha il potere di iniziativa
per tutte le questioni che rientrano statutariamente
nelle finalità associative.
art.11 Il Patrimonio
dell'Ordine è costituito da:
A) Quote sociali annuali e straordinarie, versate
dai Cavalieri Effettivi.
B) Eventuali sottoscrizioni a titolo di contribuzione,
ad opera di persone fisiche o giuridiche.
C) Beni e valori di ogni natura che l'Ordine possa
acquisire, ricevere ed accettare.
art.12 L'uso del nome
dell'Ordine e del simbolo sociale devono essere debitamente
autorizzati dagli Organi decisionali (su carta intestata).
All'infuori dei casi autorizzati, ai Cavalieri Effettivi,
agli Amici dell'Ordine ed “Ad Honorem” non è consentito
usare il nome dell'Ordine per fini puramente privati
o commerciali e di indossarne la tenuta e le insegne
al di fuori delle manifestazioni indette ed autorizzate
dal Consiglio . Il Notiziario "La Roa" e tutto il
materiale editoriale curato dall'Ordine sono di sua
esclusiva proprietà. Non possono essere riprodotti
ed usati senza l'opportuna autorizzazione.
art.13 E' fatto obbligo
a tutti i Cavalieri dell'Ordine di indossare, durante
lo svolgimento delle manifestazioni ufficiali, la
divisa regolamentare. Di tale obbligo, a discrezione
del Consiglio, verrà data comunicazione ai singoli
Cavalieri di volta in volta.
art. 14 In caso di
scioglimento dell'Ordine, il Consiglio, una volta
esaurita la liquidazione, devolverà gli eventuali
fondi ad attività che rientrino nelle finalità dell'Ordine,
cioè a scopi di assistenza e/o beneficenza. Salvo
la diversa destinazione imposta dalla legge. Un eventuale
passivo di bilancio, sarà ripianato dalle quote dei
soci effettivi.
ROGITO NOTAIO
TOPPINO 25/11/1982 – Modificato Assemblea Straordinaria
1/10/1994 e 27/06/1998 – D. lgs. 4/12/1997 n. 460
ONLUS Reg.98 (96808) del 23/07/1998. Modificato Assemblea
Straordinaria del 08/05/2004. – Modificato in Assemblea
Straordinaria del 06 maggio 2006. |